Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura. (16G00014)
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica gli articoli 3 e 5, nonche' l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il reca: «Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall' e dall' , in apposito elenco presso le Prefetture.».
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell' (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):
«2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta.».
- Si trascrive il testo dell' (Disposizioni in materia di usura):
«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996 reca: «Determinazione, ai sensi dell' , dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.».
- Per i riferimenti al , si veda la nota al titolo.
- Si trascrive il testo degli e , come modificati dal presente decreto:
«Art. 3. - 1. Non possono conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, quegli enti i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticita' quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonche' di partecipazione alle cariche sociali.
2. Non possono, altresi', conseguire l'iscrizione gli enti che nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, successivo alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la specifica capacita' di operare nel settore dell'assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive o di usura attraverso:
a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attivita' di prevenzione e/o contrasto al raket e all'usura;
b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;
c) l'attivita' di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalita'.
3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, gia' iscritte nell'elenco di cui all' , che risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle disposizioni di cui al .
4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi siano quelli indicati all'art. 1, comma 2; che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.
5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di cui al comma 4, puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione.
Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non puo' farsi luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova documentata istanza.».
«Art. 5. - 1. Fuori dei casi riguardanti la revisione di cui all'art. 4, quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per l'iscrizione, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco.
Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1.
2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresi' disposte, in relazione alla gravita' del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.
3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione od organizzazione interessata.
3-bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'art. 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attivita' di prevenzione.
4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all' , adottati per una delle cause previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
Analoga segnalazione e' fatta dal prefetto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.».
- Si trascrive il testo dell'Allegato 1 al , come modificato dal presente decreto:
«Condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto.
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 deve essere negata e, se gia' effettuata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso), del o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con , o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 346-bis (traffico di influenze illecite), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del ;
c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona e' stato gia' disposto giudizio, se la stessa e' stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all' , come sostituito dall' .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonche' nei casi di riabilitazione.
3. L'iscrizione puo' essere negata o sospesa quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorita' di pubblica sicurezza.».
- Si trascrive il testo dell' :
«Art. 1. - 1. Presso ogni prefettura - U.T.G. e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.
2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all' e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, purche' gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'art. 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonche', a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all' .
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonche' della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e' indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.
4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all' , ne e' fatta espressa menzione nella domanda ed e' allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non e' necessario presentare altra documentazione.».
- Si trascrive il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 3 e 5 e dell'Allegato 1 al , come modificati dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' , nonche' dell' , si veda nelle note alle premesse.