Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.
Art. 1.
1. Presso ogni prefettura - U.T.G. e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.
2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, purche' gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonche', a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonche' della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e' indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.
4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne e' fatta espressa menzione nella domanda ed e' allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non e' necessario presentare altra documentazione.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e' il seguente:
«2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta.».
- Il testo dell' e (Disposizioni in materia di usura), e' il seguente:
«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, reca: «Determinazione, ai sensi dell' , dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi».
- Il , abrogato dal presente decreto, recava: «Modalita' di iscrizione e tenuta dell'elenco di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla ».
- Il , abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive in apposito elenco presso le prefetture», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1999, n. 283).
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' e dell' , si vedano le note alle premesse.