Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi. (12G0052)
Art. 7.
Vigilanza sulla tenuta delle anagrafi
1. Ai fini della vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, vengono effettuati, attraverso indicatori derivati dall'INA e mediante l'utilizzo dell'informazione statistica ufficiale prodotta dall'Istat, il monitoraggio e la valutazione della qualita' dell'informazione amministrativa. I criteri e le modalita' di esercizio del monitoraggio sono definiti, d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'ISTAT, nell'ambito di un Comitato paritetico costituito con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e composto da tre rappresentanti del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici e da tre rappresentanti dell'ISTAT. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.
Note all' (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.