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Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi. (12G0052)

Art. 2.

Finalita'
1. L'INA e' il sistema incardinato nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che garantisce la disponibilita', in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all'articolo 6, dei dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.
2. L'INA fornisce i servizi di interscambio e di cooperazione di cui all'articolo 6, anche per assicurare l'allineamento e la coerenza degli archivi degli enti collegati all'INA con le anagrafi comunali.
3. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l'univocita' delle informazioni di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.