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Regolamento concernente la modifica delle dotazioni organiche della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133.

Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono incrementate rispettivamente di 10 e di 96 unita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta la tabella B del (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell' ): "Tabella B (Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili). - Si riporta il testo vigente dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell' , convertito nella (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno): "Art. 7 (Disposizioni concernenti il personale prefettizio). 1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della riforma dettata dal , ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell' . L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario. 2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all' , non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalita' indicate nell'art. 36, comma 6, del citato . 2-bis. Il , come modificato dal , e' da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto art. 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato , pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.". Nota all'art. 1: - Per il testo della tabella B del , vedi nelle note alle premesse.