N NORME. red.it

Regolamento concernente la modifica delle dotazioni organiche della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133.

Preambolo
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, che prevede la possibilita' di modificare le dotazioni organiche del ruolo della carriera prefettizia fissate dalla tabella B del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerato che l'articolo 7 sopracitato prevede che l'adeguamento dei posti di organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario;
Ritenuto pertanto di dover procedere contestualmente alla riduzione della dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto nei limiti della dotazione organica complessiva;
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tenuto conto dell'esigenza di modificare le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto al fine di adeguare i posti di organico di ciascuna qualifica a specifiche esigenze connesse anche alla compiuta attuazione della riforma della carriera e all'organizzazione degli Uffici del Ministero dell'interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
IL MINISTRO DELL'INTERNO Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono incrementate rispettivamente di 10 e di 96 unita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta la tabella B del (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell' ): "Tabella B (Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili). - Si riporta il testo vigente dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell' , convertito nella (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno): "Art. 7 (Disposizioni concernenti il personale prefettizio). 1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della riforma dettata dal , ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell' . L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario. 2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all' , non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalita' indicate nell'art. 36, comma 6, del citato . 2-bis. Il , come modificato dal , e' da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto art. 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato , pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.". Nota all'art. 1: - Per il testo della tabella B del , vedi nelle note alle premesse.

Art. 2.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, la dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto, prevista nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' ridotta complessivamente di 153 unita'.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell' , convertito nella , vedi nelle note alle premesse.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 ottobre 2002
Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la funzione pubblica Frattini Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 71