Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Art. 13.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo ((fino ad un massimo di 1,50 centesimi)).
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo ((fino ad un massimo di 1,50 centesimi)).