N NORME. red.it

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

Art. 11.

Prove scritte
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea ((...)) e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.
2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, e' stabilita in otto ore per quelle sub a), in sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella sub c).
3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.