Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.
Art. 1.
Ripartizione dei contributi complessivi
1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e' disciplinata dalle disposizioni del presente decreto.
2. Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a cio' destinati in base alle disposizioni di legge vigenti.
3. Le risorse annualmente non utilizzate risultanti dalla partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate nel caso di insufficienza dei fondi per l'una o l'altra delle destinazioni previste.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".