Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 5.
1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.
2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.
3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.