Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 4.
1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.
3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.
4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.
5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.
6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.
7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.
9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.
10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.