Regolamento recante norme per le modalita' di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 7.
Titoli di servizio
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 10;
b) qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimeno alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta da rapportarsi a tre fasce di valutazione concernenti rispettivamente:
1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti;
2) i servizi che comportano la direzione di distaccamenti o di uffici o di unita' operative equivalenti o specifica competenza professionale;
3) i servizi non riconducibili alle precedenti fasce, fino a punti 9;
1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti;
2) i servizi che comportano la direzione di distaccamenti o di uffici o di unita' operative equivalenti o specifica competenza professionale;
3) i servizi non riconducibili alle precedenti fasce, fino a punti 9;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 7;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' nella qualifica di ispettore capo o di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, fino a punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresi' i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.
3. Il direttore centrale personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.
6. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.