Regolamento recante norme per le modalita' di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Preambolo
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, cosi' come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' del concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonche' determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice.
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
IL MINISTRO DELL'INTERNO Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' ammesso a partecipare il personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del diploma di scuola media superiore od equivalente.
2. A norma dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, il personale con qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, in possesso del prescritto titolo di studio, e' ammesso al concorso interno, a partire dal primo concorso cui potra' contestualmente partecipare il personale che, inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), dell'indicato decreto legislativo, avra' conseguito la qualifica di ispettore capo maturando le anzianita' di servizio prescritte dall'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' , cosi' come inserito dall' , e' il seguente:
"Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza). - 1.
L'accesso alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue:
a) nel limite del 50% dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50% dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del titolo di studio previsto dall' .
2. La promozione decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto del Ministro dell'interno".
- Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' , e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 15. - da 1 a 5 (Omissis).
6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento in possesso delle prescritte anzianita' di servizio nella qualifica saranno scrutinabili per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili a norma dell' , come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale in possesso del prescritto titolo di studio potra' inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d)".
- Il testo dell' , e e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile l982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori istituito con il presente decreto conservando, se piu' favorevoli, il trattamento economico in godimento:
da a) a c) (Omissis);
d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.
2 e 3 - (Omissis).
4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1 ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione minima nella qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni".
Art. 2.
Bando di concorso
1. Il concorso e' indetto annualmente con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) il giorno, l'ora e il luogo in cui avra' svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario di detta prova;
f) le materie oggetto delle prove d'esame;
g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Art. 3.
Possesso dei requisiti
ed esclusione dal concorso interno
1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze.
2. E' escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 93 e 205 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con , e' cosi' formulato:
"Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio".
"Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a buono".
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. La commissione e' nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 6.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, anche disgiuntamente, ovvero elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.
3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto costituzionale e sull'ordinamento e sui regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.
5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
7. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio e' escluso dal concorso.
8. Il candidato che per gravi e documentati motivi e' impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, e' ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.
9. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.
Art. 7.
Titoli di servizio
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 10;
b) qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimeno alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta da rapportarsi a tre fasce di valutazione concernenti rispettivamente:
1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti;
2) i servizi che comportano la direzione di distaccamenti o di uffici o di unita' operative equivalenti o specifica competenza professionale;
3) i servizi non riconducibili alle precedenti fasce, fino a punti 9;
1) i servizi che comportano compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti;
2) i servizi che comportano la direzione di distaccamenti o di uffici o di unita' operative equivalenti o specifica competenza professionale;
3) i servizi non riconducibili alle precedenti fasce, fino a punti 9;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 7;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianita' nella qualifica di ispettore capo o di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, fino a punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresi' i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.
3. Il direttore centrale personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5. Le somme dei punti assegnati dai membri della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.
6. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Art. 8.
Graduatoria
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parita' di punteggio, gli ispettori capo del ruolo ordinario hanno la precedenza sugli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, che, a loro volta, precedono gli ispettori capo del ruolo ordinario inquadrati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. A parita' di punteggio nell'ambito del ruolo di appartenenza prevale la posizione in ruolo.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' si veda in note all'art. 1.
Art. 9.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Nota all' approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 1998
Il Ministro: Napolitano Visto, Il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1998 Registro n. 2 Interno, foglio n. 273