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Regolamento recante norme sul trasferimento del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.

Art. 1.

1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e che chiedono di essere trasferiti, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, qualora non lo abbiano gia' fatto nell'istanza, sono tenuti ad indicare, nel termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, all'uopo rivolto dal Capo della Polizia, il ruolo ed il settore tecnico nel quale intendono transitare.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo vigente degli , e , (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) e' il seguente: "Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta". "Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'". "Art. 3. - Salvo quanto disposto dal , il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'".