Regolamento recante norme sul trasferimento del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.
Preambolo
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai sensi dei quali il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto assolutamente o parzialmente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto, puo' chiedere, se l'infermita' accertata ne consente l'ulteriore impiego, di essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 5 e 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 339, ai sensi dei quali il suddetto trasferimento, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto, in relazione alla qualifica rivestita, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che la predetta commissione consultiva, ai fini della formulazione del parere sull'idoneita' dei richiedenti ad essere impiegati in altri ruoli della Polizia di Stato, deve tener conto, tra l'altro, dell'esito di una prova teorica o pratica, le cui modalita' sono fissate con decreto del Ministro dell'interno;
Rilevata la necessita' di disciplinare le modalita' dello svolgimento di dette prove per il personale che, gia' appartenente ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, ha chiesto di transitare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;
IL MINISTRO DELL'INTERNO A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e che chiedono di essere trasferiti, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, qualora non lo abbiano gia' fatto nell'istanza, sono tenuti ad indicare, nel termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, all'uopo rivolto dal Capo della Polizia, il ruolo ed il settore tecnico nel quale intendono transitare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente degli , e , (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) e' il seguente:
"Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta".
"Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'".
"Art. 3. - Salvo quanto disposto dal , il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'".
Art. 2.
1. Il personale di cui all'articolo precedente sostiene una prova teorico-pratica, sulla base di programmi approvati con decreto del Ministro dell'interno pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
2. La prova non si intende superata se il dipendente non avra' riportato la votazione di almeno sei decimi.
Art. 3.
1. Ai soli fini della valutazione delle prove di cui all'articolo precedente, la commissione prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e' integrata, nella sua composizione, da due funzionari appartenenti ai ruoli dei dirigenti tecnici, designati, con decreto, dal Capo della Polizia.
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' (Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio) e' il seguente:
"Art. 4 (Istituzione di una commissione consultiva). - Presso i Ministeri o comandi competenti e' istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli , esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale".
Art. 4.
1. Il personale appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato con qualifica di vice questore aggiunto, che chiede di transitare nel ruolo del maestro direttore della banda musicale, sostiene una prova consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al dipendente per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione.
2. La prova e' integrata da un colloquio che verte sulle materie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 5.
1. Il personale appartenente al ruolo dei commissari con qualifica di commissario capo che chiede di transitare nel ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato, sostiene una prova consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione.
2. La prova e' integrata da un colloquio che verte sulle materie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 6.
1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che chiede di transitare nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, qualora gia' non lo abbia fatto nella istanza di passaggio in detto ruolo, e' tenuto ad indicare, nel termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, all'uopo rivolto dal Capo della polizia, lo strumento o gli strumenti per i quali intende concorrere.
2. Il personale di cui al comma precedente sostiene una prova pratica che verte sulle materie indicate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 7.
1. Ai soli fini della valutazione della prova di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, la commissione prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e' integrata, nella sua composizione, dal maestro direttore e dal maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato con decreto del Capo della Polizia.
2. Le prove indicate negli articoli 4, 5 e 6, non si intendono superate se i dipendenti non avranno riportato la votazione di almeno sei decimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 1993
Il Ministro: MANCINO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1993 Registro n. 28 Interno, foglio n. 360