Modificazioni ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980 e 11 luglio 1983, recanti modalita' di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Preambolo
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche;
Vista la legge 4 dicembre 1981, n. 720, recante modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6, 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1980, recante le modalita' di attuazione della legge 13 agosto 1980, emanate ai sensi dell'art. 9 della legge medesima;
Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1983, recante modifiche al predetto decreto del 30 ottobre 1980;
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TESORO
IL MINISTRO DELL'INTERNO Considerato che, in base all'esperienza acquisita in sede di applicazione ed all'evoluzione normativa concernente in particolare il regime degli assegni familiari, si e' rilevata l'opportunita' di alcune modifiche ai decreti ministeriali predetti; Decreta:
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale
30 ottobre 1980 viene cosi' modificato:
"La predetta commissione e' nominata dal Ministro dell'interno ed e' composta di sei membri scelti fra le seguenti categorie: magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o dirigenti generali della Polizia di Stato, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresi', ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Funge da segretario un dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
30 ottobre 1980 viene cosi' modificato:
"La predetta commissione e' nominata dal Ministro dell'interno ed e' composta di sei membri scelti fra le seguenti categorie: magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o dirigenti generali della Polizia di Stato, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresi', ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Funge da segretario un dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.M. 30 ottobre 1980 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980 (si veda anche la nota all'art. 1).
- Il D.M. 11 luglio 1983 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983 (si veda anche la nota all'art. 2).
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 7 del D.M. 30 ottobre 1980, come modificato dall'art. 3 del D.M. 11 luglio 1983, e' il seguente:
"Art. 7. - Alla corresponsione della speciale elargizione di 100 milioni di lire alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche provvede il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per gli stranieri la domanda e' presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta nonche' il rapporto di parentela del richiedente con la vittima secondo l'ordine di cui all' . La domanda ed i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento.
Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento redige il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto e lo inoltra al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione sentita una apposita commissione istituita presso il Ministero stesso.
La predetta commissione e' nominata dal Ministro dell'interno ed e' composta di sei membri scelti fra le seguenti categorie: magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o dirigenti generali della Polizia di Stato, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresi', ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Funge da segretario un dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che provvede, altresi', ad indicare altro funzionario quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento.
I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Per la validita' della seduta della commissione e' necessaria la presenza di due terzi dei componenti.
La commissione ha il compito di pronunciarsi, sulla base del rapporto di cui al secondo comma del presente articolo, sulla natura terroristica dell'azione nonche' sul nesso di causalita' tra l'azione e le ferite o le lesioni che hanno provocato la morte del cittadino.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' alle famiglie dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli che siano caduti, ma non possono essere considerati vittime del dovere ai sensi dell' ".
Art. 2.
L'art. 6 del decreto ministeriale 11 luglio 1983, che ha modificato l'art. 10 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in quote uguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
Per persone a carico si devono intendere quelle non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che non abbiano redditi propri per un ammontare superiore a quelli previsti dall'art. 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'art. 2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121. A quest'ultimo fine dovra' essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Altra dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' comprovare il mantenimento a carico.
Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza".
"Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in quote uguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.
Per persone a carico si devono intendere quelle non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che non abbiano redditi propri per un ammontare superiore a quelli previsti dall'art. 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'art. 2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121. A quest'ultimo fine dovra' essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Altra dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' comprovare il mantenimento a carico.
Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 29 luglio 1987
Il Ministro dell'interno FANFANI Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI Il Ministro della difesa ZANONE Il Ministro delle finanze GAVA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1987 Registro n. 45 Interno, foglio n. 151