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Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. (16G00070)

Art. 1.

Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali
1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionali e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
3. Per i soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' : «Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica. 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli e , fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla , con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. 5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell' .». - Il reca: «Regolamento in applicazione degli , , e e , recante attuazione della in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati». - Il , reca: «Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell' , recante attuazione della relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati». - Il , reca: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio». - Si riporta il testo dell' (Conversione in legge, con modificazioni, del , recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche): «Art. 1. - (Omissis). 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei , recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. 3. (Omissis).». Note all' : - Per l' , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli e , citato nelle premesse del presente regolamento: «Art. 46 (Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente; b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale. 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a) consistono in: a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale; b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile; c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.». «Art. 47 (Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla del ; b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attivita' svolte durante il tirocinio professionale, nonche' aspetti di legislazione e deontologia professionale. 2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in: a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilita' generale, contabilita' analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilita' e dei bilanci; b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica; c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta. 3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.».