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Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (22G00181)

Art. 1.

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) direttiva: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati cosi' come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014;
c) TUF: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) Paese terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
e) revisore di un Paese terzo: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
f) ente di revisione contabile di un Paese terzo: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
g) responsabile o responsabili dell'incarico:
1) il revisore o i revisori di un Paese terzo ai quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad un ente di revisione contabile, il revisore o i revisori designati dall'ente di revisione contabile come responsabili dell'esecuzione della revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
h) rete: la struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore o un ente di revisione contabile di un Paese terzo che e' finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;
i) sezione: la «sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, del decreto;
l) parte A: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva;
m) «parte B»: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - La , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le e e abroga la , e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. - La , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la , e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158. - Il , concernente l'attuazione della che modifica la relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169. - Si riporta il testo degli , , e (Attuazione della , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le e , e che abroga la , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.: «Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione; 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione. 2. - 3. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni. 6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.». «Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto. 2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell' , nel corso dei tre anni precedenti. 3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.». «Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza). - 1. La Consob puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall' . 2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo. 3. La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita' all' . 4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 5. La Consob comunica alla Commissione europea: a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2; b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.». «Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie). - 1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: a) il ; b) la ; c) il ; d) la ; e) la ; f) il ; g) il ; h) l' ; i) l' ; j) l' e ; k) l' , , e , e ; l) l' . 2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. 3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell' , continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell' . 4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del , e per societa' di revisione legale la societa' di revisione iscritta nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall' , o nel Registro di cui al . 5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le societa' di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all' , non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. 6. In deroga al comma 5, gli incarichi che "nell'esercizio in corso" alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' conferiti ai sensi dell' proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all' . 8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono gia' iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all' , e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all' . 9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di revisione previsto dall' , secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti. 10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attivita' previste dal presente decreto. Omissis.». - Si riporta il testo dell' (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli e ), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - Suppl. Ordinario n. 52: «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall' , e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall' . 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall' , o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.». - Il , recante il , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123. - Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la , e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». Note all'art. 1: - Il riferimento alla , e' riportato nelle note alle premesse. - La che modifica la relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 20 marzo 2008. - La relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della e abrogazione delle e e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013. - Il riferimento alla , e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al , e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al , e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo degli e , e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento alla , e' riportato nelle note alle premesse.