N NORME. red.it

Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale.

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione
1. L'Autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'".
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo l del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
4. E' necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita':
((a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' della pubblicita' diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;))
b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.
5. Il rilascio della licenza e' necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.