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Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale.

Preambolo
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione
1. L'Autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'".
2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo l del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
4. E' necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita':
((a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' della pubblicita' diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;))
b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.
5. Il rilascio della licenza e' necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.

Art. 2.

Procedura di rilascio della licenza individuale
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorita' una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato l al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.
2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa e' di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorita', che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.
4. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.
5. La licenza individuale non puo' essere rilasciata se gli amministratori della societa' richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
6. Il rilascio di licenza individuale a societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.
8. La licenza individuale ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non puo' essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorita'.
Nota all' , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993".

Art. 3.

Obblighi connessi alla licenza individuale
((
1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e' tenuto:
a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999;
b) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
c) ad adottare un sistema di contabilita' separata, in linea con le norme in materia di bilancio d'impresa ai sensi della normativa vigente, che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attivita' non soggette a licenza;
d) ad adottare la carta della qualita' dei servizi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, nella quale sono fornite informazioni circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi, al livello di qualita', alle procedure di reclamo;
e) ad istituire le procedure di reclamo di cui alla lettera d), prevedendo un sistema di rimborso o compensazione per i disservizi;
f) a rendere disponibile agli utenti la carta della qualita' dei servizi, e a trasmetterla all'Autorita' all'atto della presentazione della domanda di licenza e successivamente in caso di aggiornamenti;
g) a pubblicare e trasmettere all'Autorita', con periodicita' annuale, le informazioni relative al numero di reclami ed alle modalita' con cui sono stati gestiti;
h) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
i) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
l) a comunicare all'Autorita' ogni eventuale modifica, estensione, riduzione degli elementi della licenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del presente regolamento nonche' ogni altra variazione;
m) a fornire, su richiesta dell'Autorita', informazioni sull'attivita' svolta, per gli studi del settore di competenza dell'Autorita' medesima.
))

Art. 4.

Obblighi di servizio universale
1. L'Autorita' di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessita', puo' disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilita' di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Note all' : - Per l' , si vedano le note alle premesse. - Per l' , si vedano le note all'art. 3.

Art. 5.

Contributi
1. La licenza individuale, nonche' le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita':
a) per l'istruttoria della pratica;
b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
((
2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.
))
3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;
b) le modalita' di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attivita' ed all'attivita' medesima a regime;
c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Pubblico registro
1. Presso l'Autorita' e' tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Art. 7.

Controlli e verifiche


l . Il titolare di licenza individuale e' sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facolta' di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalita' di svolgimento del servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attivita' oggetto della licenza.
2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' dei dati relativi alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.
Nota all' : - Per l' , si vedano le note all'art. 1.

Art. 8.

Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida, puo' essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza individuale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. L'Autorita' irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Nota all' : - L' , e' il seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso. 3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale. 4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. 7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni".

Art. 9.

Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2000
Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125

Allegato 1

Allegato 1
(( (articolo 2, comma 1) Al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 Roma Il sottoscritto .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... cittadinanza .... societa/ditta .... sede legale .... codice fiscale e partita IVA .... telefono .... fax .... indirizzo di posta elettronica .... sito web .... dati del rappresentante legale .... cognome e nome .... luogo e data di nascita .... residenza e domicilio .... codice fiscale .... Chiede ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999, del presente regolamento e successive modificazioni, il rilascio di una licenza individuale, con validita' di anni .... (massimo 6), per lo svolgimento del seguente servizio: () raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999; () raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione della pubblicita' diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999; () raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; () servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999; Dichiara a tal fine di essere in possesso dei requisiti prescritti e fornisce i seguenti dati e notizie in ordine: 1) al capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato (ove trattasi di persone giuridiche); 2) alla composizione dell'azionariato ed al possesso delle quote sociali versate (ove trattasi di persone giuridiche); 3) al numero e tipo di licenze individuali eventualmente conseguite in altri Paesi dello Spazio economico europeo - SEE (anche in caso negativo); 4) alla localizzazione delle sedi operative, comprese quelle dei mandatari; 5) alle condizioni economiche ed operative dell'offerta del servizio (indicare i prezzi e le modalita' di svolgimento del servizio) nonche' ai parametri di qualita' del servizio stesso. Allega: a) documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, attestante che gli amministratori della societa' richiedente non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono stati sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (la visura non ha valore di certificazione) comprensiva di nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, oppure certificato equivalente per soggetti con sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE); c) in alternativa al nulla osta antimafia di cui alla lettera b), dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, secondo il modulo riportato nell'allegato 2; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante concernente il rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente (in alternativa, specificare che non viene impiegato personale dipendente); e) bilancio dell'ultimo esercizio: nel caso di societa' di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo all'ultimo anno; f) attestati dell'avvenuto pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria, relativo al primo anno dal quale decorre la licenza, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000 e successive modifiche; g) carta della qualita' dei servizi. Si impegna: 1) a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente domanda; 2) a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale e di salute pubblica; 3) ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal presente regolamento e successive modificazioni; 4) a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviando copia dell'attestato di avvenuto pagamento all'indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 Roma. Notizie facoltative chiede che la corrispondenza sia recapitata presso il seguente indirizzo (se diverso rispetto a quello della sede legale): .... segnala il seguente nominativo e numero telefonico dell'incaricato da contattare per eventuali informazioni o comunicazioni: .... Data ................................. Timbro del richiedente))

Allegato 2

Allegato 2
(allegato 1)


((Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il sottoscritto .... nato a .... residente in ......... via .... n. ... nella qualita' di .... Dichiara: in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Data .......................... Timbro del richiedente ................))