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Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

Art. 1.

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".
3. Il Comitato e' altresi' l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".
4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.