Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.
Preambolo
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel";
Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno
Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni
Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".
Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";
Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui e' stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonche' agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualita' ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO
((Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992,)) concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica;
1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del
settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
A D O T T A
il seguente regolamento:
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE
Titolo I
ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE
Art. 1.
Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".
3. Il Comitato e' altresi' l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".
4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.
Art. 2.
Composizione e funzionamento del Comitato
1. Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:
a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;
b) due membri designati dal Ministero della sanita';
c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) due membri designati dal Ministero del tesoro.
((
2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.
))
3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.
((
4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attivita' di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresi' la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.
))
5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attivita' riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attivita' concernenti l'Ecoaudit, ciascuna cosi' composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanita', un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.
6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.
7. Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente e del vice presidente.
8. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.
9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1.
Art. 3.
Supporto tecnico
((
1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio.
Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato.
))
3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.
((
4. Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
))
Titolo II
SEZIONE ECOLABEL
Art. 4.
Attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel
1. Il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente del regolamento comunitario 880/92 del Consiglio.
Art. 5.
Compiti dell'ANPA
1. L'attivita' di supporto tecnico dell'ANPA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:
a) istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica;
b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica;
c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte;
d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del regolamento comunitario Ecolabel;
e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, ((...)) senza l'aggravio di ulteriori oneri;
f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 880/92 del Consiglio.
Art. 6.
Compiti dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria
1. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta i requisiti di idoneita' dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento 880/92/CEE e redige un elenco che viene pubblicato a cura del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7.
Forum consultivo
1. Per assicurare la piu' ampia partecipazione dei gruppi di interesse, e' istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, con funzioni consultive per il Comitato, un forum di dodici esperti, presieduto dal presidente della sezione Ecolabel, cosi' composto:
a) tre membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative della produzione industriale (di cui uno per le piccole e medie imprese);
b) due membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore del commercio;
c) due membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore dell'artigianato;
d) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientali riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 13;
e) due rappresentanti designati dalla consulta dei consumatori.
2. Le spese per la partecipazione al forum consultivo restano a totale carico delle categorie rappresentate.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ANPA.
4. Il forum, con regolamento interno approvato dal Ministro dell'ambiente, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalita' di formulazione dei pareri.
Art. 8.
Domande di assegnazione
del marchio comunitario di qualita' ecologica
1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.
2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art. 7, delibera sull'opportunita' di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 10, comma 8, del regolamento comunitario.
Art. 9.
Procedimento per l'assegnazione
del marchio comunitario di qualita' ecologica
1. Il procedimento di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica si articola nelle seguenti fasi:
a) le aziende presentano al Comitato le domande di assegnazione del marchio di qualita' ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il formulario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), corredate dal certificato di cui all'art. 6, di accertamento preliminare indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto nell'elenco, di cui al predetto art. 6. L'istruttoria tecnico-amministrativa e' curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda;
b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA e notifica la propria decisione ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7, del regolamento comunitario.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 13 del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e' il seguente:
"Art. 13 (Riservatezza). - Gli organismi competenti, la Commissione, nonche' qualsiasi altra persona interessata sono tenuti a non divulgare a terzi le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nel corso della valutazione di un prodotto per l'assegnazione del marchio.
Tuttavia, una volta presa la decisione di assegnazione del marchio, non possono in nessun caso essere considerate riservate le seguenti informazioni:
nome del prodotto;
fabbricante o importatore del prodotto;
ragioni e informazioni pertinenti che hanno motivato l'assegnazione del marchio di qualita' ecologica".
- Il testo dell' (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell' , nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall' , come modificato dall' , e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".
- Il , reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell' , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 10.
Risorse finanziarie
per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel
1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui e' stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, e' stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualita' ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, e' stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunita' economica europea del prodotto per il quale il marchio e' assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo e' di 500 ECU. Il Comitato puo' stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica non sono inclusi ne' nel diritto relativo alla domanda, ne' nel diritto annuo.
Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.
Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.
4. Il Comitato puo' stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.
((
5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, cosi' come
previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.
previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.
))
Titolo III
SEZIONE ECOAUDIT
Art. 11.
Attribuzioni del Comitato in materia di Ecoaudit
1. Il Comitato, avvalendosi dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento comunitario 1836/93 del Consiglio.
Art. 12.
Compiti dell'ANPA
1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti i cui al precedente art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per L'ambiente, la quale in particolare:
a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit;
b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma 8, lettera b)) che "alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,"".
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma 8, lettera b)) che "alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,"".
Art. 13.
Sistema di accreditamento e controllo
dei verificatori ambientali
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio, il Comitato svolge le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali, curando altresi' la tenuta del relativo albo.
Art. 14.
Quote
1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonche' per il funzionamento e la promozione del sistema.
((
2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualita' ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.
))
3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15.
Art. 15.
Procedura per l'utilizzo
della dichiarazione di partecipazione
1. L'impresa che intende aderire al sistema di cui al regolamento CEE 1836/93 del Consiglio, per poter utilizzare la dichiarazione di partecipazione allo stesso, dovra' far pervenire quanto richiesto ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato V del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE
Art. 16.
Programmi di attivita' del Comitato
((
1. I programmi annuali e pluriennali di attivita' del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attivita' di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonche' dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attivita' non rientranti nelle sue finalita' istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutivita' dei suddetti programmi.
))
2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 17.
Compensi per il presidente ed i membri del Comitato
1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.
((
2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero.
))
Art. 18.
Risorse aggiuntive
1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio e' realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli articoli 10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 1995
Il Ministro dell'ambiente BARATTA Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1995 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221