Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di Livorno.
Art. 1.
Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto del la Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, e' cosi' modificato:
"Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso e' quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso e' annuale".