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Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Art. 1.


Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di invalidita', vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, e' stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, e' fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidita' nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.