Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)
Art. 21.
(Intestazione dei titoli trasformati).
La intestazione del titolo trasformato deve essere fatta in conformita' degli articoli 1 e 4 e puo' essere riportata sopra un foglio aggiunto in forma di allungamento o di sovrapposizione.
Il foglio aggiunto deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e valore del titolo e deve portare il timbro della societa' emittente, apposto in modo tale che la sua impronta figuri in parte sul titolo e in parte sul foglio aggiunto.
L'intestazione sul titolo trasformato e sul foglio aggiunto deve essere sottoscritta da chi e' autorizzato a sottoscrivere i titoli di nuova emissione, oppure da una o piu' persone che siano state specialmente delegate dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico della societa' emittente. E' valida la sottoscrizione degli amministratori apposta mediante riproduzione meccanica della loro firma, purche' l'originale sia depositato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la societa' emittente ha la sede principale.