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Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra. (041U1023)

Art. 21.

(Difensore)



La nomina del difensore d'ufficio e' ad esso comunicata verbalmente, quando e' presente, e di cio' e' fatta menzione nel processo verbale.
Quando il difensore non e' presente, la nomina gli e' comunicata mediante avviso notificato nei modi stabiliti dall'articolo 299 del codice penale militare di pace.