Approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria del Consiglio provinciali delle corporazioni. (041U0971)
Preambolo
Visti gli articoli 52, lettere a) e b) e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 1);
Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, col quale e' stata stabilita la ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni in quattro classi;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Considerata la necessita' di stabilire tariffe uniformi dei diritti di cui al predetto art. 52, lettere a) e b), fra i Consigli della stessa classe, ed un unico regolamento per la riscossione di detti diritti;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Sono approvate e rese esecutive le tariffe annesse al presente decreto - Allegato A - dei diritti di cui all'art. 52, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, per le singole classi di Consigli di cui al R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727; tariffe che saranno applicate a termini del regolamento, anch'esso annesso al presente decreto - Allegato B - e vistati entrambi, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni.
Art. 2.
In caso di variazioni nella classifica dei Consigli, effettuata in base all'art. 3 del citato R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, le tariffe corrispondenti alla nuova classe saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stabilita la variazione di classe.
Art. 3.
Sono abrogati tutti i decreti con i quali sono state approvate le tariffe e i regolamenti per l'esazione dei diritti di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 52, vigenti presso i singoli Consigli. Restano tuttavia in vigore le tariffe dei diritti vigenti in materia di Borsa Valori e quelle relative alle aziende speciali istituite presso i Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ricci - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1941-XIX
Atti dei Governo, registro 437, foglio 35. - Mancini
ALLEGATO A-Tariffe
ALLEGATO A.
TARIFFE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Con aumento di L. 1 per ogni voce in piu' di 3 con un massimo di L. 20.
(2) Con aumento di L. 2 per ogni voce in piu' di 3 con un massimo di L. 35.
(3) Per ogni foglio intero di quattro pagine, o frazione.
(1) (2) ((3))
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per te corporazioni
Ricci
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe dei diritti di segreteria che possono riscuotere le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, ai sensi del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971 , sono elevate al triplo".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 agosto 1950, n. 729 , nel modificare l' art. 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52 lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , secondo la misura fissata dal decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149 , sono aumentate di otto volte."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 973 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 49 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , secondo la misura fissata dal decreto legislativo 11 luglio 1941, n. 971 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 e dalla legge 10 agosto 1950, n. 729 , sono aumentate nella misura prevista dall'allegata tabella".
TARIFFE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Con aumento di L. 1 per ogni voce in piu' di 3 con un massimo di L. 20.
(2) Con aumento di L. 2 per ogni voce in piu' di 3 con un massimo di L. 35.
(3) Per ogni foglio intero di quattro pagine, o frazione.
(1) (2) ((3))
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per te corporazioni
Ricci
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe dei diritti di segreteria che possono riscuotere le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, ai sensi del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971 , sono elevate al triplo".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 agosto 1950, n. 729 , nel modificare l' art. 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52 lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , secondo la misura fissata dal decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149 , sono aumentate di otto volte."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 973 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 49 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , secondo la misura fissata dal decreto legislativo 11 luglio 1941, n. 971 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 e dalla legge 10 agosto 1950, n. 729 , sono aumentate nella misura prevista dall'allegata tabella".
ALLEGATO B-art. 1
ALLEGATO B
Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria
Art. 1.
I diritti previsti dall'art. 52, lettere a) e b) del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni sono riscossi, sotto la denominazione di diritti di segreteria, a mezzo di apposite marche da apporre sugli atti e certificati e simili rilasciati dal Consiglio o dall'Ufficio, e a mezzo di ricevuta, quando l'assoggettamento al diritto compete senza che sia dato luogo alla emissione di atti scritti.
Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria
Art. 1.
I diritti previsti dall'art. 52, lettere a) e b) del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni sono riscossi, sotto la denominazione di diritti di segreteria, a mezzo di apposite marche da apporre sugli atti e certificati e simili rilasciati dal Consiglio o dall'Ufficio, e a mezzo di ricevuta, quando l'assoggettamento al diritto compete senza che sia dato luogo alla emissione di atti scritti.
ALLEGATO B-art. 2
Art. 2.
L'importo dei diritti dovra' essere anticipato dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di rilascio dell'atto o di iscrizione nei ruoli. Quando la riscossione abbia luogo a mezzo di marche, l'importo anticipato non verra' restituito anche se gli atti richiesti non verranno ritirati.
L'importo dei diritti dovra' essere anticipato dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di rilascio dell'atto o di iscrizione nei ruoli. Quando la riscossione abbia luogo a mezzo di marche, l'importo anticipato non verra' restituito anche se gli atti richiesti non verranno ritirati.
ALLEGATO B-art. 3
Art. 3.
Anche gli atti rilasciati in carta libera ai sensi delle leggi sul bollo debbono essere assoggettati al diritto di cui all'art. 1, esclusi quelli rilasciati ad Autorita' statali.
Anche gli atti rilasciati in carta libera ai sensi delle leggi sul bollo debbono essere assoggettati al diritto di cui all'art. 1, esclusi quelli rilasciati ad Autorita' statali.
ALLEGATO B-art. 4
Art. 4.
I certificati e gli atti vengono rilasciati nell'ordine cronologico di presentazione delle singole domande. Il rilascio in via d'urgenza puo' essere consentito, previo pagamento del diritto d'urgenza previsto nell'apposita voce della tabella.
I certificati e gli atti vengono rilasciati nell'ordine cronologico di presentazione delle singole domande. Il rilascio in via d'urgenza puo' essere consentito, previo pagamento del diritto d'urgenza previsto nell'apposita voce della tabella.
ALLEGATO B-art. 5
Art. 5.
I certificati e gli atti rilasciati dovranno essere registrati in apposito protocollo, nel quale dovra' essere indicato l'importo dei singoli diritti riscossi.
I certificati e gli atti rilasciati dovranno essere registrati in apposito protocollo, nel quale dovra' essere indicato l'importo dei singoli diritti riscossi.
ALLEGATO B-art. 6
Art. 6.
Le marche saranno tenute in deposito dall'economo del Consiglio, il quale stabilira' il periodo in cui deve avvenire la consegna delle marche stesse, ed il relativo conteggio; periodo che, in ogni caso, non potra' essere superiore ai sette giorni.
Le marche saranno tenute in deposito dall'economo del Consiglio, il quale stabilira' il periodo in cui deve avvenire la consegna delle marche stesse, ed il relativo conteggio; periodo che, in ogni caso, non potra' essere superiore ai sette giorni.
ALLEGATO B-art. 7
Art. 7.
Le somme riscosse in applicazione del presente regolamento dovranno essere versate al cassiere del Consiglio in base a disposizioni da impartire al riguardo dalla Presidenza, e non oltre il termine stabilito per la consegna delle nuove marche.
Le somme riscosse in applicazione del presente regolamento dovranno essere versate al cassiere del Consiglio in base a disposizioni da impartire al riguardo dalla Presidenza, e non oltre il termine stabilito per la consegna delle nuove marche.
ALLEGATO B-art. 8
Art. 8.
Assieme alla marca medesima dovra' essere apposta ed annullata, a carico del richiedente, una marca da bollo del valore stabilito dalle vigenti tariffe sul bollo per l'importo corrispondente al diritto riscosso.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le corporazioni
Ricci
Assieme alla marca medesima dovra' essere apposta ed annullata, a carico del richiedente, una marca da bollo del valore stabilito dalle vigenti tariffe sul bollo per l'importo corrispondente al diritto riscosso.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le corporazioni
Ricci