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Approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria del Consiglio provinciali delle corporazioni. (041U0971)

Preambolo
Visti gli articoli 52, lettere a) e b) e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, col quale e' stata stabilita la ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni in quattro classi;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Considerata la necessita' di stabilire tariffe uniformi dei diritti di cui al predetto art. 52, lettere a) e b), fra i Consigli della stessa classe, ed un unico regolamento per la riscossione di detti diritti;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Sono approvate e rese esecutive le tariffe annesse al presente decreto - Allegato A - dei diritti di cui all'art. 52, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, per le singole classi di Consigli di cui al R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727; tariffe che saranno applicate a termini del regolamento, anch'esso annesso al presente decreto - Allegato B - e vistati entrambi, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.



In caso di variazioni nella classifica dei Consigli, effettuata in base all'art. 3 del citato R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, le tariffe corrispondenti alla nuova classe saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stabilita la variazione di classe.


Art. 3.



Sono abrogati tutti i decreti con i quali sono state approvate le tariffe e i regolamenti per l'esazione dei diritti di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 52, vigenti presso i singoli Consigli. Restano tuttavia in vigore le tariffe dei diritti vigenti in materia di Borsa Valori e quelle relative alle aziende speciali istituite presso i Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ricci - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1941-XIX
Atti dei Governo, registro 437, foglio 35. - Mancini

ALLEGATO A-Tariffe

ALLEGATO A.

TARIFFE

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) Con aumento di L. 1 per ogni voce in piu' di 3 con un massimo di L. 20.
(2) Con aumento di L. 2 per ogni voce in piu' di 3 con un massimo di L. 35.
(3) Per ogni foglio intero di quattro pagine, o frazione.
(1) (2) ((3))

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per te corporazioni
Ricci

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe dei diritti di segreteria che possono riscuotere le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, ai sensi del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971 , sono elevate al triplo".

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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 10 agosto 1950, n. 729 , nel modificare l' art. 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52 lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , secondo la misura fissata dal decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149 , sono aumentate di otto volte."

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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 973 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 49 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , secondo la misura fissata dal decreto legislativo 11 luglio 1941, n. 971 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 149 e dalla legge 10 agosto 1950, n. 729 , sono aumentate nella misura prevista dall'allegata tabella".

ALLEGATO B-art. 1

ALLEGATO B

Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria

Art. 1.

I diritti previsti dall'art. 52, lettere a) e b) del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni sono riscossi, sotto la denominazione di diritti di segreteria, a mezzo di apposite marche da apporre sugli atti e certificati e simili rilasciati dal Consiglio o dall'Ufficio, e a mezzo di ricevuta, quando l'assoggettamento al diritto compete senza che sia dato luogo alla emissione di atti scritti.

ALLEGATO B-art. 2

Art. 2.

L'importo dei diritti dovra' essere anticipato dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di rilascio dell'atto o di iscrizione nei ruoli. Quando la riscossione abbia luogo a mezzo di marche, l'importo anticipato non verra' restituito anche se gli atti richiesti non verranno ritirati.

ALLEGATO B-art. 3

Art. 3.

Anche gli atti rilasciati in carta libera ai sensi delle leggi sul bollo debbono essere assoggettati al diritto di cui all'art. 1, esclusi quelli rilasciati ad Autorita' statali.

ALLEGATO B-art. 4

Art. 4.

I certificati e gli atti vengono rilasciati nell'ordine cronologico di presentazione delle singole domande. Il rilascio in via d'urgenza puo' essere consentito, previo pagamento del diritto d'urgenza previsto nell'apposita voce della tabella.

ALLEGATO B-art. 5

Art. 5.

I certificati e gli atti rilasciati dovranno essere registrati in apposito protocollo, nel quale dovra' essere indicato l'importo dei singoli diritti riscossi.

ALLEGATO B-art. 6

Art. 6.

Le marche saranno tenute in deposito dall'economo del Consiglio, il quale stabilira' il periodo in cui deve avvenire la consegna delle marche stesse, ed il relativo conteggio; periodo che, in ogni caso, non potra' essere superiore ai sette giorni.

ALLEGATO B-art. 7

Art. 7.

Le somme riscosse in applicazione del presente regolamento dovranno essere versate al cassiere del Consiglio in base a disposizioni da impartire al riguardo dalla Presidenza, e non oltre il termine stabilito per la consegna delle nuove marche.

ALLEGATO B-art. 8

Art. 8.

Assieme alla marca medesima dovra' essere apposta ed annullata, a carico del richiedente, una marca da bollo del valore stabilito dalle vigenti tariffe sul bollo per l'importo corrispondente al diritto riscosso.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni

Ricci