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Varianti alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia, alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario di lavoro. (041U0933)

Articolo unico.



La voce n. 21 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923-II, n. 2657, e' modificata come segue:

«N. 21 - Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarita' del caso gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923-I, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1941-XIX

Atti del Governo, registro 437, foglio 15. - Mancini