Varianti alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia, alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario di lavoro. (041U0933)
Articolo unico.
La voce n. 21 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923-II, n. 2657, e' modificata come segue:
«N. 21 - Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarita' del caso gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923-I, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 15. - Mancini