N NORME. red.it

Rinnovazione fino al 31 dicembre 1941-XX, della facolta' concessa al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini Italiani libici. (041U0659)

Art. 1.


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))