Rinnovazione fino al 31 dicembre 1941-XX, della facolta' concessa al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini Italiani libici. (041U0659)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))