N NORME. red.it

Varianti delle vigenti norme relative al personale subalterno dell'amministrazione aeronautica. (041U0455)

Art. 1.



I posti di agente tecnico sono conferiti agli uscieri capi ed uscieri prescelti dal Consiglio di amministrazione fra il personale subalterno dei predetti gradi addetto ai servizi automobilistici dell'Amministrazione aeronautica.

Gli agenti tecnici provenienti dagli uscieri sono collocati allo stipendio iniziale del nuovo grado; quelli provenienti dagli uscieri capi sono collocati allo stipendio del nuovo grado corrispondente all'anzianita' da loro posseduta nel ruolo di usciere capo, conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico precedentemente goduto.

L'ordine secondo il quale sara' effettuato il collocamento nel grado di agente tecnico del personale subalterno prescelto come sopra verra' stabilito secondo l'anzianita' risultante nei gradi di provenienza.