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Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro. (041U0358)

Preambolo
Vista la legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929-V, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, che ha modificato le disposizioni stesse;
Visto l'art. 1 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la convenienza di apportare ulteriori modifiche alle norme regolamentari di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
VITTORIO EMANUELE III Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia con decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



All'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, e' sostituito il seguente:

«Ogni sede notarile che si rende vacante e' messa a concorso fra i notai in esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, da farsi entro tre mesi dalla data in cui perviene la notizia della vacanza allo stesso Ministero.
«I notai che intendono concorrere alla sede vacante debbono far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni da tale pubblicazione, le loro domande e la quietanza di versamento presso un Archivio notarile distrettuale o sussidiario della tassa di concorso nella misura di lire 50. La tassa e' di lire 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a piu' sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

«Il Ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti ed assunte, ove occorra, le opportune informazioni, provvede nel piu' breve tempo possibile all'assegnazione della sede.

«Qualora partecipino al concorso notai rimasti o raggiunti in sopranumero ovvero notai che si trovino nella posizione indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, il Ministero, nella decisione del concorso, tiene conto dei diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del predetto R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124».
(1) (2) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 406 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato a giorni sessanta il termine perentorio entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e le quietanze relative a concorsi per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358".

AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, sono aumentate del 200 per cento".

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 14 ottobre 1959, n. 937, nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e dallo art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1500 per ciascun posto al quale concorrono".

Art. 2.



Fino alla cessazione dello stato di guerra il termine entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e la quietanza, di cui al precedente articolo, e' elevato a giorni 90.


Art. 3.



Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PUTZOLU - DI REVEL

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1941-XIX

Atti dei Governo, registro 433, foglio 68. - MANCINI