Sottoposizione a sequestro, per la durata della guerra, di navi mercantili nemiche appartenenti a privati. (040U1886)
Art. 1.
Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovino nelle condizioni prevedute dal 1° comma dell'art. 149 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1038-XVI, n. 1415, sono sottoposte a sequestro per la durata della guerra.