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Esclusione dei datori di lavoro dello spettacolo, dalla applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti. (040U1703)

Articolo unico.



I datori di lavoro dello spettacolo, rappresentati dalla Confederazione fascista degli industriali, sono esclusi, nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti, il cui trattamento di richiamo alle armi e' regolato dal contratto collettivo 27 giugno 1940-XVIII dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 1° novembre 1940 XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - PAVOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1940-XIX

Atti del Governo, registro 428, foglio 69. - MANCINI