Esclusione dei datori di lavoro dello spettacolo, dalla applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti. (040U1703)
Articolo unico.
I datori di lavoro dello spettacolo, rappresentati dalla Confederazione fascista degli industriali, sono esclusi, nei confronti dei prestatori d'opera artistica e degli sportivi professionisti, il cui trattamento di richiamo alle armi e' regolato dal contratto collettivo 27 giugno 1940-XVIII dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 1° novembre 1940 XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - PAVOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 69. - MANCINI