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Modificazione all'art. 172 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629. (040U1293)

Art. 1.



All'art. 172 del vigente regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, e' aggiunto il seguente comma:

«Sono escluse dai riparti suddetti le retribuzioni spettanti agli agenti di pubblica sicurezza comandati fuori sede per i servizi di cui al n. 1 lettera C dell'articolo precedente».

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare:

Dato a San Rossore, addi' 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 425, foglio 74. - Mancini