Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti. (040U0765)
Preambolo
Visti gli articoli 19, 20, 338, 340, 311, 342 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che stabilisce l'applicazione dell'anzidetta legge di guerra nei territori dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))
Art. 7.
((Tutti gli impianti radiotrasmittenti privati concessi nel Regno, nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo debbono essere smontati e gli apparati, chiusi in casse sigillate, consegnati alle autorita' di P. S. a meno che non sia diversamente disposto dalle competenti autorita' militari limitatamente agli impianti suddetti di riconosciuto particolare interesse militare o pubblico)).
E' in facolta' dell'autorita' di pubblica sicurezza di lasciare presso i rispettivi proprietari detti apparati, purche' smontati e racchiusi in casse munite di sigillo dell'autorita' suddetta.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382))
Art. 8.
((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1946, N. 382 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dalla Zona di operazioni, addi' 16 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Teruzzi - Host Venturi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 59. - Mancini