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Autorizzazione, a condizione di reciprocita', dell'uscita dal territorio dello Stato di aeromobili civili aventi la nazionalita' di uno Stato nemico, appartenenti a privati, trovantisi nel territorio predetto all'inizio della guerra. (040U0656)

Art. 1.



Gli aeromobili civili, aventi la nazionalita' di uno Stato nemico, e appartenenti a privati, sono autorizzati, a condizione di reciprocita', a uscire dal territorio dello Stato entro un breve termine che sara' fissato dal Ministero dell'aeronautica, sempreche' le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilita' d'impiego a scopi bellici.