Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione. (040U0531)
Art. 1.
Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le Societa' fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni.
Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° copia dell'atto costitutivo;
2° copia dello statuto;
3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;
4° dimostrazione specifica degli scopi che la Societa' si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;
5° relazione analitica dell'attivita' svolta dalla Societa' a partire dalla sua costituzione;
6° per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge;
7° per il personale della Societa', dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonche' i requisiti di cittadinanza e moralita' richiesti per la iscrizione negli albi stessi.