Aggiornamenti al Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, relativo all'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. (040U0207)
Preambolo
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, con cui si approvano le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali;
Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessita' di integrare le disposizioni degli articoli 47, 56 e 99 del succitato Regio decreto;
Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Alla fine dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e' aggiunto il seguente comma:
«Ai fini del computo dei sei anni di servizio prescritto dalle lettere b) e c) per l'ammissione ai concorsi, e' cumulabile il servizio prestato presso gli ospedali con quello prestato presso gli Istituti universitari».
Art. 2.
Dopo la lettera b) dell'art. 56 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e' aggiunto il seguente capoverso:
«Entro un quadriennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere ammessi al concorso gli assistenti volontari presso Cliniche universitarie e istituti di patologia medica e chirurgica, di radiologia, di igiene, di patologia generale, di anatomia patologica, di biochimica, di batteriologia e di parassitologia, che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio.
«Per tali assistenti volontari il periodo di tempo e' ridotto a due anni qualora prima della data del bando, che apre il concorso ai sensi del primo comma del presente articolo, essi siano stati compresi nell'elenco stabilito dal secondo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071».
Art. 3.
Nell'art. 99 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, alle parole «Entro un triennio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti degli Enti, e per i primi due concorsi» sono sostituite le seguenti: «Entro un quadriennio a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto».
In fine allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti comma:
«Entro lo stesso quadriennio, il servizio di direttore sanitario o di primario ospedaliero, prestato sia a seguito di regolare nomina sia per incarico, e' computato agli effetti dell'art. 47 come servizio utile all'ammissione ai concorsi.
«Entro lo stesso quadriennio, e' valutato agli effetti del succitato art. 47, il servizio di assistente o di aiuto clinico ospedaliero prestato dai sanitari a seguito di regolare incarico, sempreche' i sanitari medesimi siano stati confermati nel posto a seguito di concorso».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 29 marzo 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 35 - Mancini