Concessione di amnistia e di indulto. (040U0056)
Art. 21.
Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.