Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. (038U1269)
Art. 21
Art. 21.
L'immatricolazione nella Facolta' e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. A tal uopo gli interessati debbono esibire le quietanze di pagamento, o la corrispondente domanda di esonero, e le fotografie, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, entro il termine che sara' stabilito dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto.
Il candidato dichiarato idoneo nel concorso di ammissione puo' essere immatricolato anche in uno dei tre anni accademici successivi, subordinatamente alla disponibilita' dei posti.
L'immatricolazione nella Facolta' e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. A tal uopo gli interessati debbono esibire le quietanze di pagamento, o la corrispondente domanda di esonero, e le fotografie, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, entro il termine che sara' stabilito dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto.
Il candidato dichiarato idoneo nel concorso di ammissione puo' essere immatricolato anche in uno dei tre anni accademici successivi, subordinatamente alla disponibilita' dei posti.