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Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. (038U1269)

Art. 21

Art. 21.

L'immatricolazione nella Facolta' e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. A tal uopo gli interessati debbono esibire le quietanze di pagamento, o la corrispondente domanda di esonero, e le fotografie, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, entro il termine che sara' stabilito dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto.

Il candidato dichiarato idoneo nel concorso di ammissione puo' essere immatricolato anche in uno dei tre anni accademici successivi, subordinatamente alla disponibilita' dei posti.