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Trasferimento all'Istituto centrale di statistica dei servizi delle statistiche giudiziarie. (038U0402)

Art. 1.



A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI i servizi delle statistiche giudiziarie (civili, commerciali, notarili, penali, criminali, minorili) e quelli delle statistiche degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, sono trasferiti ad ogni effetto dal Ministero di grazia e giustizia all'Istituto centrale di statistica del Regno, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Tutte le attribuzioni, che per l'espletamento di tali servizi erano affidate al Ministero di grazia e giustizia, sono trasferite all'Istituto centrale di statistica del Regno.