N NORME. red.it

Istituzione di uno speciale distintivo di onore per i cittadini Italiani che in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattia professionale abbiano riportato ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazione o di alterazioni permanenti nella funzionalita' di organi importanti. (038U0255)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' istituito uno speciale distintivo di onore per i cittadini italiani, anche se residenti all'estero, i quali, in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano riportato ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazione o di alterazioni permanenti nella funzionalita' di organi importanti.


Art. 2.



Il distintivo e' concesso ai grandi invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.

Il distintivo puo' altresi' essere concesso ai cittadini che hanno riportato, in seguito ad accertato infortunio sul lavoro, ferite o lesioni con gli esiti previsti nell'articolo precedente, dalle quali sia derivata una riduzione della attitudine al lavoro almeno del cinquanta per cento secondo la tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilita' permanente, allegata al regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, per l'esecuzione del citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, recante disposizioni integrative.


Art. 3.


((Il distintivo in metallo bianco, da concedere ai grandi invalidi dal lavoro di cui al primo comma dell'art. 2, portera' la scritta "Grande Invalido del Lavoro" e sara' conforme al modello, che col presente decreto sara' depositato negli archivi di Stato. Il distintivo, pure in metallo bianco, da concedersi agli invalidi indicati nel secondo comma dell'art. 2, portera' la scritta "Mutilato del Lavoro" sara' di forma diversa ed il relativo modello sara' anche esso depositato col presente decreto negli archivi dello Stato. I distintivi sono portati, senza alcun nastro, al lato sinistro del petto)).

Art. 4.



La concessione del distintivo e' negata o, se avvenuta, e' revocata per coloro che siano stati sottoposti a procedimenti di polizia o siano stati condannati a pene che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 24 marzo 1932, n. 453, importano la perdita delle distinzioni onorifiche militari.

Art. 5.



L'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Sezione assistenza ai grandi invalidi del lavoro) e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto e a tal fine provvede:

a) alla raccolta delle domande e delle proposte;

b) all'accertamento e alla valutazione dei titoli necessari per la concessione;

c) alla concessione del brevetto e del distintivo;

d) alla revoca della concessione nei casi contemplati dall'art. 4.

Art. 6.



Il distintivo e' fornito gratuitamente dall'Istituto nazionale fascista infortuni.


Art. 7.



Il Comitato preposto alla Sezione assistenza ai grandi invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, stabilira' le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, e la deliberazione relativa sara' approvata con decreto del Ministro per le corporazioni.

((COMMA ABROGATO DAL DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 DICEMBRE 1946, N. 757)).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 1935 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE III

Mussolini - Lantini.

Visto, il guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 396, foglio 25. - Mancini.

Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico