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Modificazioni all'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (037U2339)

Articolo unico.



All'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, dopo il comma 10° e' inserito il seguente, restando fermi i commi successivi:

«L'Amministrazione ha anche facolta' di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non piu' tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 119. - MANCINI.