Modificazione dell'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1936-XV, n. 2191, concernente i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (037U1490)
Art. 1.
All'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1936-XV, n. 2191, che modifica il Regio decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, e' aggiunto il seguente comma:
« E' in facolta' del presidente della Commissione di chiamare a far parte della Commissione stessa, come membri senza diritto a voto:
un geodeta capo;
un ufficiale particolarmente versato in fotogrammetria;
un ufficiale particolarmente versato in fototecnica ».