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Modificazione dell'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1936-XV, n. 2191, concernente i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. (037U1490)

Art. 1.



All'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1936-XV, n. 2191, che modifica il Regio decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, e' aggiunto il seguente comma:

« E' in facolta' del presidente della Commissione di chiamare a far parte della Commissione stessa, come membri senza diritto a voto:

un geodeta capo;

un ufficiale particolarmente versato in fotogrammetria;

un ufficiale particolarmente versato in fototecnica ».