Disposizioni circa il pagamento degli interessi che scadranno al 1° luglio 1937-XV a coloro le cui quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % risultino completamente pagate prima di detta data. (037U0885)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))