Modificazione dell'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364, relativo alla concessione della medaglia militare di lunga navigazione aerea. (037U0480)
Articolo unico.
L'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364, e' sostituito dal seguente con effetto dall'entrata in vigore del Regio decreto medesimo:
«Art. 5. - E' considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attivita' di volo:
a) per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio;
b) per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale;
c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualita' di addetto aeronautico, quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attivita' di volo;
d) per corsi speciali d'istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attivita' aerea prescritta;
e) per causa di forza maggiore dovuta a sospensione dall'attivita' aerea di reparti per ordine del Ministero, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del Ministero stesso, sia ritenuta causa determinante la mancata attivita' minima prescritta.
«Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano e' computato per intero.
«Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile e' computato per intero.
«Le circostanze di cui sopra dovranno sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 79. - Mancini.