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Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (037U0200)

Art. 21

Art. 21.

La denuncia degli infortuni prevista nel quinto comma dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve indicare:

l) il nome, cognome, la ditta, ragione e denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio le circostanze nelle quali esso si e' verificato;

4) il nome e cognome, la paternita', l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero delle corporazioni.