Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (037U0200)
Art. 21
Art. 21.
La denuncia degli infortuni prevista nel quinto comma dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve indicare:
l) il nome, cognome, la ditta, ragione e denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio le circostanze nelle quali esso si e' verificato;
4) il nome e cognome, la paternita', l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero delle corporazioni.
La denuncia degli infortuni prevista nel quinto comma dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve indicare:
l) il nome, cognome, la ditta, ragione e denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio le circostanze nelle quali esso si e' verificato;
4) il nome e cognome, la paternita', l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero delle corporazioni.