Aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove (Torino). (036U1122)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vedute le domande per l'aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove, presentate dal podesta' preposto ai tre enti in esecuzione delle deliberazioni 17 febbraio e 23 marzo 1935-XIII;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino in adunanza dell'11 giugno 1935-XIII;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 20 aprile 1936-XIV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
comuni di Mocchie e di Frassinere sono aggregati a quello dl Condove.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 126. - Mancini.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vedute le domande per l'aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove, presentate dal podesta' preposto ai tre enti in esecuzione delle deliberazioni 17 febbraio e 23 marzo 1935-XIII;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino in adunanza dell'11 giugno 1935-XIII;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 20 aprile 1936-XIV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
comuni di Mocchie e di Frassinere sono aggregati a quello dl Condove.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 126. - Mancini.