Disciplina del trasporto con aeromobili di armi e munizioni da caccia. (036U0497)
Art. 1.
I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione di aeromobili da turismo aereo, possono essere autorizzati a trasportare armi destinate ad uso esclusivo di caccia e un numero limitato di cartuccie da determinarsi di volta in volta.
L'autorizzazione e' accorciata dal Ministero dell'aeronautica ed e' subordinata al nulla osta rilasciato dal Ministero dell'interno se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in Italia, dal Ministero degli affari esteri se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in territorio estero, dal Ministero delle colonie se trattasi di cittadino italiano o straniero residente nelle Colonie o diretto nelle Colonie stesse.
L'autorizzazione e' temporanea e la sua validita' non puo' essere superiore a tre mesi dalla data del rilascio.