Approvazione delle quattro Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Organizzazione internazionale del lavoro e concernenti l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per la invalidita' dei lavoratori. (035U1364)
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alle seguenti Convenzioni internazionali adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformita' alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versaglia e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:
1° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici;
2° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle aziende agricole;
3° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la invalidita' dei salariati delle imprese industriali e commerciali e delle professioni liberali; dei lavoratori a domicilio; e dei domestici;
4° Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' dei salariati delle aziende agricole.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 1935 - Anno XIII;
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Rossoni
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte del conti, addi' 28 maggio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 360, foglio 136. - Mancini.